«Ricorso respinto, ma il giudice del lavoro riconosce l’illegittimità del comportamento aziendale». L’avvocato di Nursind e Fsi, Annalisa Del Col, mette in evidenza che, «nell’ordinanza del Giudice del Lavoro di Pordenone, depositata ieri, si legge che “appare indubitabile la sussistenza del fumus bonj juris (cioè del fondamento giuridico della domanda dei dipendenti)” e si auspica che “l’azienda riveda immediatamente il proprio operato, dettando regole soltanto per il futuro in punto 36 ore, adeguando a tale regime anche l’organizzazione del lavoro”. Il ricorso non è stato accolto in via immediata soltanto perché il giudice ha ritenuto che non vi fosse un “pregiudizio grave ed irreparabile” e che pertanto la controversia debba venir decisa nei modi ordinari». Del Col annuncia quindi che «è intenzione dei dipendenti agire al più presto per ottenere il pieno soddisfacimento del loro diritto, in assenza di un’inversione di tendenza da parte dell’Azienda, dal momento che il provvedimento del giudice ne riconosce la piena fondatezza». Anche per quanto concerne il comportamento antisindacale, «il giudice ha riconosciuto che vi è stata da parte dell’Azienda una violazione della normativa che regola i rapporti sindacali, ritenendo però che, nel caso specifico, le organizzazioni sindacali avevano avuto modo di avere conoscenza delle iniziative aziendali, sia pure in maniera del tutto “informale”. E’ interesse peraltro delle organizzazioni sindacali vedere sancito al più presto il diritto dei lavoratori da loro rappresentati più che ottenere un riconoscimento formale del loro ruolo – conclude -, visto che comunque il giudice stesso ha suggerito all’Azienda un protocollo cui attenersi per il futuro nella gestione dei rapporti con le organizzazioni sindacali».