“Si riconferma la volontà del governo Monti di schiacciare non solo l’autonomia degli Enti locali ma anche di inficiare le competenze esclusive che derivano alla Regione Friuli Venezia Giulia dallo Statuto adottato con legge costituzionale e riconfermate dalla Corte Costituzionale”, afferma il presidente della Provincia di Udine, on. Pietro Fontanini, che giudica “molto grave” l’impugnazione da parte del governo centrale della legge regionale 3 del 9 marzo 2012 recante ‘Norme urgenti in materia di autonomie locali’. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, ha recentemente impugnato la normativa regionale con la motivazione secondo la quale la legge regionale disciplinerebbe in maniera difforme rispetto alle disposizioni introdotte dal decreto legge n. 201/2011 le modalità di elezione, formazione e composizione degli organi di governo dei comuni e delle province.
“La legge Monti non ha soltanto disciplinato ciò che non poteva permettersi di disciplinare, ma ha pure preteso che le Regioni, comprese quelle a Statuto speciale, debbano adeguarsi ai contenuti della normativa entro 60 giorni, stracciando, di fatto, il principio dell’ordinamento delle autonomie locali che è di spettanza esclusiva della nostra Regione da più di dieci anni”, tiene a precisare il Presidente per il quale “fino a quando nell’ordinamento costituzionale si trova la parola ‘provincia’, questa non potrà essere eliminata con atti arbitrari e, in ogni caso, un’eventuale soppressione delle province in Friuli Venezia Giulia determinerebbe una mazzata finanziaria dovuta all’aumento dei costi del personale a fronte di un notevole disservizio”.
Per Fontanini, pertanto, “la legge regionale 3/2012 resta valida e la Provincia di Udine andrà al voto secondo questo dettato”, in attesa che la Corte Costituzionale si esprima sull’impugnazione secondo tempi pronosticati non inferiori a un anno. L’articolo 1 stabilisce che in Friuli Venezia Giulia, fino al recepimento nell’ordinamento regionale della riforma costituzionale, sono confermate le vigenti modalità di elezione, la formazione e la composizione degli organi di governo dei Comuni e delle Province, nonché le funzioni comunali e provinciali e le relative modalità di esercizio.
Restano in vigore anche altre disposizioni concernenti le spese elettorali per le elezioni amministrative (prevista anche la copertura delle spese sostenute per la predisposizione del materiale elettorale nelle versioni in sloveno, tedesco e friulano) e l’eliminazione dell’incompatibilità fra la carica di sindaco, di presidente di Provincia, di assessore comunale e provinciale e quella di amministratore di organismi (enti, società, consorzi) in cui gli enti di appartenenza abbiano partecipazioni di controllo.